Marchi di qualità
Le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sono disciplinate in Europa dal Regolamento del Consiglio 1234/2007, che, con le modifiche introdotte dal Regolamento 491/2009, disciplina anche il sistema di classificazione dei prodotti vitivinicoli istituendo le DOP (denominazione di origine protetta), le IGP (indicazione geografica protetta) e le menzioni tradizionali anche per il vino.
Il Regolamento 607/2009 è il regolamento applicativo della Commissione che codifica, tra l’altro, le procedure relative alle caratteristiche dei disciplinari, alla richiesta di riconoscimento, alle modalità relative ai controlli.
Tale normativa è anche finalizzata alla necessità di tutelare il sistema produttivo che rende determinante, per il successo di un prodotto, l’indicazione della sua provenienza e del metodo produttivo utilizzato.
Prodotti tipici di qualità protetti da certificazoni europee
Oltre ai prodotti con certificazione di denominazione di origine protetta (DOP), comprendono i prodotti con indicazione geografica protetta (IGP) ed i prodotti con attestato di specificità (A.S.).
Indicazione Geografica Protetta (IGP)
(Reg. 510/2006, ex 2081/92)
Questa qualifica identifica un prodotto agricolo o alimentare di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica, possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
A differenza della DOP, la IGP non richiede necessariamente la produzione in loco della materia prima, a condizione però che il prodotto ottenuto sia corrispondente ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione.
Infatti, il regolamento 2081/92 intende proteggere esclusivamente le denominazioni di prodotti che risultano avere una caratteristica legata alla localizzazione geografica, mentre le denominazioni che hanno un carattere generico non risultano protette e possono continuare ad esistere nelle condizioni attualmente esistenti.
In pratica si tratta di denominazioni generiche indicanti i nomi di prodotti o di derrate alimentari che, sebbene siano riferiti ad un luogo o ad una regione in cui sono stati inizialmente commercializzati, sono diventati nel corso degli anni di uso comune per definire una categoria di prodotti identici che non provengono necessariamente dalla regione indicata dal nome e che richiamano, tra l’altro, varietà vegetali e razze animali.
Con il Regolamento CE della Commissione n. 1726/98, al fine di migliorare la visibilità dei prodotti presso i consumatori, la U.E. ha adottato un logo comunitario anche per IGP realizzato in tutte le lingue e caratterizzato da un sole giallo e blu con le scritte indicanti le denominazioni.
Il regolamento CEE n. 2082/92 prevede la protezione delle seguenti etichette.
I prodotti IGP di Sicilia
I prodotti siciliani a indicazione geografica protetta (IGP) allo stato sono 11:
- Cappero di Pantelleria
- Carota Novella di Ispica
- Limone Interdonato Messina
- Limone di Siracusa
- Pesca di Leonforte
- Pomodoro di Pachino
- Uva da tavola di Mazzarrone
- Uva da tavola di Canicattì
- Arancia Rossa di Sicilia
- Salame S. Angelo
- Sale Marino di Trapani